La recente sentenza n. 3314/2023 emessa dalla X Sezione penale del tribunale di Milano ha affermato l’unicità dei modelli organizzativi nella responsabilità 231, condannando la multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson per la mancata adozione di modelli organizzativi efficaci nel prevenire il pagamento di tangenti da parte di ex-dipendenti ad un ex-primario, per l’acquisto di protesi ortopediche.

L’organo giudicante si sofferma, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 231/01, in relazione ai dipendenti non apicali ed ai modelli organizzativi a loro applicabili, affermando che non esiste un doppio modello organizzativo (uno per i dipendenti apicali e uno per gli altri dipendenti), in accordo con la prassi aziendalistica, al fine di evitare il proliferare di protocolli e regole cautelari.

Secondo la sentenza, i criteri per valutare l’idoneità e l’efficace attuazione del modello organizzativo sono gli stessi per tutti i dipendenti, anche se declinati in modo diverso in base alla posizione ricoperta dai responsabili dell’illecito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa.

Pertanto, è fondamentale, anche alla luce della sentenza appena richiamata, che le aziende valutino attentamente i propri modelli organizzativi e adottino misure preventive adeguate per evitare comportamenti illeciti, con una gestione diligente e responsabile della compliance, al fine di tutelare l’azienda stessa da possibili rischi che potrebbero comprometterne il normale funzionamento e persino, in determinati e rari casi, la continuità.

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