Dal prossimo 3 luglio 2023, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, emanato in attuazione della direttiva Ue 2019/2121, le società italiane potranno trasferire la propria sede all’estero e viceversa, seguendo un procedimento unico e regolamentato.
Il procedimento di trasformazione transfrontaliera (per trasformazione transfrontaliera si intende il trasferimento in altro Stato Membro) prevede diverse fasi, in primis la decisione dei soci.
Infatti, per trasferire la sede all’estero è necessario predisporre un progetto di trasformazione transfrontaliera che descriva le caratteristiche dell’operazione, inclusa la forma giuridica e lo statuto che l’azienda intende adottare nel Paese di destinazione. In particolare, il progetto dovrà, tra l’altro, evidenziare i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti dall’azienda nel Paese di origine nei cinque anni precedenti al deposito del progetto stesso, al fine di evitare spostamenti di sedi aziendali che comportino una delocalizzazione dopo aver beneficiato di finanziamenti pubblici.
Il progetto di trasformazione transfrontaliera deve essere depositato presso il Registro delle Imprese almeno trenta giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del progetto.
Inoltre, l’organo amministrativo dell’azienda dovrà redigere una relazione indirizzata ai soci e ai lavoratori. Questa relazione, resa disponibile almeno 45 giorni prima dell’assemblea dei soci, illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera, le implicazioni per i lavoratori e l’attività futura dell’azienda.
È inoltre necessario ottenere un parere di congruità sul valore di liquidazione della quota di partecipazione di eventuali soci recedenti, in quanto il trasferimento della sede all’estero è considerato un valido motivo di recesso. Questo parere deve essere redatto da un revisore legale o da una società di revisione.
Successivamente, a seguito dell’approvazione da parte dei soci del progetto di trasferimento di sede all’estero, l’organo amministrativo dovrà richiedere al Notaio l’emissione del ”certificato preliminare”. Questo certificato deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, ma non prima di 90 giorni dalla data in cui il progetto di trasformazione è stato depositato nel Registro delle Imprese.
Tale termine è previsto a favore dei creditori dell’azienda che potrebbero subire un pregiudizio concreto dal trasferimento di sede. Durante questo periodo, i creditori che temono di subire un pregiudizio possono opporsi al trasferimento, dando al tribunale il compito di valutare se autorizzare o meno l’operazione. Tuttavia, se il tribunale ritiene infondata la minaccia di pregiudizio per i creditori o se l’azienda fornisce adeguate garanzie, l’operazione può essere autorizzata nonostante l’opposizione dei creditori.
Ottenuto il “certificato preliminare” che attesta l’adempimento regolare, conformemente alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione transfrontaliera, l’autorità competente del Paese di destinazione emette un “certificato definitivo” di controllo di legalità. Questo certificato finalizza l’operazione e permette all’azienda di “entrare” nell’ordinamento giuridico del Paese di destinazione.
In sintesi, il nuovo procedimento di trasformazione transfrontaliera regolamenta (e per certi versi rende molto più complesso) il trasferimento di sede delle società dall’Italia all’estero e viceversa, per incentivare la libertà di stabilimento.

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