L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 330/2023, fornisce un chiaro ed esaustivo parere in relazione alla particolare deducibilità dei compensi pagati all’organo amministrativo, nel caso in cui il compenso sia soggetto ad obbligo di reversibilità a favore di un terzo, nella fattispecie una società del gruppo con sede in UE, in cui l’amministratore è dipendente.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria stabilisce che il compenso amministratore non va tassato, in quanto lo stesso viene direttamente riversato al soggetto designato (la consociata estera) e la società erogante non deve operare alcuna ritenuta.
Tuttavia, è necessario documentare il riversamento effettivo dei compensi alla società beneficiaria (società UE del gruppo) e la mancanza di disponibilità da parte dell’amministratore delle somme dovute per l’incarico svolto.
Dal punto di vista della società erogante, le somme pagate come compensi reversibili sono deducibili secondo il principio di competenza stabilito dall’articolo 109 del TUIR, in quanto non riconducibili ad un compenso materialmente erogato all’amministratore.
Infine, per la consociata estera, le eventuali imposte su tale provento, in quanto unica destinataria, andranno versate nel suo Stato di residenza UE.
Va da sé che i profili civilistici degli accordi contrattuali sottesi alla fattispecie rappresentata, anche in ordine alla congruità dei compensi indicati, saranno accuratamente vagliati nelle sedi opportune.

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