Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta Interpello 15 maggio 2023, n. 328) le spese di immatricolazione e iscrizione al PRA dei veicoli fatturate dalle agenzie di disbrigo pratiche al concessionario e da questi rifatturate ai clienti, se rappresentano un rimborso delle anticipazioni fatte per conto del cliente non concorrono alla base imponibile IVA, ma se tali spese superano i 77,47 euro e vengono addebitate in fattura, è comunque richiesto il bollo di 2 euro per copia, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno, nella stessa fattura, anche operazioni soggette a IVA.
L’istante riteneva che il bollo da 2 euro, nella fattispecie evidenziata, non dovesse essere applicato, richiamando una Risposta ad Interpello n. 491/2021, favorevole al contribuente.
In risposta, l’Agenzia ha subito chiarito che le spese per l’imposta di bollo, l’imposta provinciale di trascrizione e altre voci correlate pagate dalle agenzie di pratiche auto per conto del cliente e addebitate successivamente nella fattura dalla concessionaria non rientrano nell’esenzione prevista per gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi. Questa esenzione si applica solo agli atti emessi da specifici soggetti incaricati di riscuotere e rimborsare i tributi, come ad esempio i notai, obbligati in solido.
Pertanto, nel caso delle agenzie di pratiche auto, l’esenzione non si applica in quanto non sono coinvolte normativamente nel pagamento del tributo.
Questa tesi, a nostro parere non condivisibile, crea nuova incertezza per tutte quelle imprese che, in nome e per conto del cliente, anticipano anche ingenti somme relative a tributi, contributi ed entrate extra-tributarie dello Stato, obbligandole, alla luce di tale recente prassi agenziale, in caso di superamento del fatidico importo di 77,47 euro, ad applicare il bollo da 2 euro su ogni fattura, per evitare eventuali contestazioni future.
Sarebbe opportuno che le associazioni di categoria facessero sentire la propria voce, per dare più certezze ai propri associati.