La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 319/2023 del 1° marzo si è occupata della deducibilità dell’accantonamento del Trattamento Fine Mandato per gli amministratori, sia con riferimento all’importo accantonabile che per le modalità di attribuzione, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Infatti, si legge nella sentenza della Cgt che, in materia di reddito d’impresa, in base alla norma (TUIR) possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM previsto in favore degli amministratori delle società, se risultante da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto, in cui si specifichi anche l’importo, chiarendo che in assenza di tali presupposti dovrà applicarsi il principio di cassa come disposto dall’articolo 95, comma 5 del TUIR, con deducibilità nell’esercizio nel quale sono corrisposti, così come ribadito dall’ordinanza Cassazione n. 24848/2020, a cui si aggiungono le più recenti pronunce della Suprema Corte n. 3994/2021 e n. 13556/2022.
L’interpretazione (restrittiva), in relazione alle modalità che consentono la deducibilità per competenza, è volta unicamente ad evitare l’utilizzo di tale strumento per “aggiustare in corsa” i redditi della società.
In tal caso basterà inviare una Pec al soggetto designato con la decisione assembleare di nomina e l’importo del TFM previsto, subito dopo l’adunanza e prima che il neo-designato si pronunci sull’accettazione della carica.
Con riferimento invece all’importo accantonato/da accantonare, si riscontra un orientamento di Agenzia Entrate, non supportato dalla norma, teso a ricondurre il Tfm al Tfr per i lavoratori dipendenti.
Orientamento contestato sia dalla sentenza in commento che dalle numerose ordinanze della Cassazione (n. 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020), corroborato da copiosa giurisprudenza di merito (Ctr Piemonte 267/03/2022, 212/02/2022, 976/01/2021, 361/02/2021, 601/02/2021 e 618/01/2020, Ctr Sardegna 108/05/2021, Ctr Lombardia 3232/02/2020 e 5280/18/2018 e Ctp Reggio Emilia 199/02/2020).
Forse per Agenzia Entrate è giunto il momento, a ragion veduta, di tornare sui propri passi.