Con risposta ad interpello n. 307 del 27 aprile, l’Agenzia ricorda che non spetta l’abbattimento delle sanzioni (dal 10% al 3%) per gli avvisi bonari non riferiti ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 e, parimenti, nei casi in cui, alla data del 1° gennaio 2023, non vi è alcun pagamento rateale in corso di somme dovute, sempre per avvisi bonari, indipendentemente dall’annualità.
Infatti, il comma 155 della legge di Bilancio 2023 prevede la definizione agevolata anche con riferimento agli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo d’imposta, per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.
Nel caso oggetto di istanza di interpello non vi era alcun rateizzo in corso, in quanto si trattava di un avviso bonario ricevuto nel 2022, relativo all’anno 2017, parzialmente sgravato a seguito di istanza del contribuente, con comunicazione di accoglimento parziale in autotutela ricevuta il 23 gennaio 2023.
Il contribuente ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate, ma, in questo caso, senza poter invocare la riduzione delle sanzioni, come confermato dalla prassi agenziale, in quanto alla fatidica data del 1° gennaio 2023 non vi era alcun rateizzo in corso, condizione indispensabile per usufruire dell’abbattimento delle sanzioni.