Il Decreto approvato nel CdM del 28.03.2023 prevede la non punibilità dei reati tributari per:
– omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro/anno
– omesso versamento Iva di importo superiore a 250.000/anno
– indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro
a condizione che le violazioni siano state definite e versate integralmente tutte le somme dovute, secondo le modalità previste o nel caso in cui si usufruisca di una delle definizioni agevolate previste dalla cosiddetta “tregua fiscale”.
Per l’accesso a tale beneficio, sarà necessario che il contribuente esegua 2 comunicazioni:
– comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuto versamento delle somme dovute (o della prima rata, in caso di piano dilazionato);
– contestuale informazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione inviata all’autorità giudiziaria. indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
Il processo sarà sospeso, dalla ricezione della comunicazione fino alla data in cui l’Agenzia delle Entrate relazionerà sulla corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute, ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza dal beneficio della rateazione.