Il Decreto approvato nel CdM del 28.03.2023 prevede la non punibilità dei reati tributari per:

– omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro/anno

– omesso versamento Iva di importo superiore a 250.000/anno

– indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro

a condizione che le violazioni siano state definite e versate integralmente tutte le somme dovute, secondo le modalità previste o nel caso in cui si usufruisca di una delle definizioni agevolate previste dalla cosiddetta “tregua fiscale”.

Per l’accesso a tale beneficio, sarà necessario che il contribuente esegua 2 comunicazioni:

– comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuto versamento delle somme dovute (o della prima rata, in caso di piano dilazionato);

– contestuale informazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione inviata all’autorità giudiziaria. indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Il processo sarà sospeso, dalla ricezione della comunicazione fino alla data in cui l’Agenzia delle Entrate relazionerà sulla corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute, ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza dal beneficio della rateazione.

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