La possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, con i tributi di Agenzia Entrate, non è ostacolata dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Solo con l’avvenuta notifica di atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli ”avvisi bonari”, il ravvedimento è precluso.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37940/2022, che accoglie la tesi del contribuente e condanna Agenzia Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente.